Comune di Campolongo Tapogliano

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SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI


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CHE COS'E' L'I.C.I. E CHI DEVE PAGARLA

E' un'imposta, istituita dal 01.01.1993 che colpisce i seguenti immobili (D.Lgs 31.12.92 n. 504): fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) o dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o dal locatario nel contratto di leasing avente per oggetto immobili. A seguito del decreto legge n. 93 del 27/05/2008 a partire dall’annualità 2008 l’ICI sull’abitazione principale di residenza non è dovuta. Fanno eccezione le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville)  e A/9 (castelli) adibite ad abitazione principale alle quali si continua ad applicare l’aliquota e la detrazione. Per "abitazione principale" si intende quindi l'unita' immobiliare (posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione) dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.

DICHIARAZIONE ICI

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione va presentata su modello ministeriale (da non confondersi con la comunicazione) solo nei casi previsti dalle istruzioni allegate alla dichiarazione medesima e in particolare quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, come ad esempio:

  • riduzione dei fabbricati per inagibilità
  • riduzione dei terreni agricoli per conduzione diretta del coltivatore
  • atto immobiliare concernente un’area fabbricabile
  • terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa
  • immobile che ha acquisito o perso la caratteristica di ruralità
  • immobile di interesse storico o artistico
  • immobile oggetto di vendita all’asta giudiziaria

IL VERSAMENTO

Il pagamento per ogni anno di imposta deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso. Le scadenze per il versamento dell’imposta sono il 16 GIUGNO per l’acconto (o per l’intero ammontare) e il 16 DICEMBRE per il saldo. L’imposta dovuta deve essere pagata in due rate di pari importo, ovvero in unica soluzione entro il termine per il versamento dell’acconto. Inoltre l'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

L'imposta deve essere versata al Concessionario della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove si trova l'immobile. Nel caso in cui il contribuente possieda più immobili ubicati in comuni diversi, dovranno essere effettuati separati versamenti. Il Concessionario della riscossione per il Comune di Villa Vicentina è la Società EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA spa (già SFET spa) di Udine V. Marco Volpe 45 - sportello più vicino a Cervignano del Friuli in Via Mercato 13 (aperto il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.00) - c/c postale n. 156331 intestato a Equitalia Friuli Venezia Giulia S.P.A., Prov. Ud – Ici

Il versamento può avvenire direttamente presso il concessionario, su conto corrente postale a questi intestato, tramite modello F 24 (codice comune M311) oppure attraverso l’accesso diretto Internet all’indirizzo http://www.equitaliafriuliveneziagiulia.it con carta di credito o con carta bancomat. Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta da versare non è superiore a €. 12,00

ATTENZIONE: una nuova costruzione diviene "fabbricato" ai fini ICI dalla data della "dichiarazione di fine lavori" dalla data di effettiva utilizzazione dell'immobile se questa avviene prima della fine lavori.

 

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